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Norme per la sicurezza degli impianti

Dal 23 Gennaio 2002 una nuova legislazione disciplina il settore delle verifiche relative all’ impiantistica elettrica: il DPR 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’ 8 Gennaio 2002 recante il: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti pericolosi.Tale decreto regolamenta quali sono le procedure e le modalità di attuazione per l’omologazione e l’effettuazione delle verifiche periodiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e dei parafulmini, nei luoghi di lavoro. Per chiarezza si intendono luoghi di lavoro tutte le attività soggette al DPR 547/55 e lo studio odontoiatrico ne fa parte a tutti gli effetti, ed inoltre sono comprese anche le attività laddove esistano addetti subordinati o ad essi equiparati. Con questa normativa vengono abrogati: • gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 “Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”; • i modelli A, B e C allegati al sopracitato decreto ministeriale; • gli articoli 40 e 328 del DPR 547/55. La legge quadro che regolamenta gli impianti tecnologici di varia natura, identificata con la Legge n. 46 del 13.03.1990: “Norme per la sicurezza degli impianti” specifica che gli impianti devono essere dotati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità. Prima di tale Dpr l’impianto di messa a terra si riteneva idoneo se si rilevava un valore della resistenza del dispersore di 20 Ohm del Dpr 547/55 mentre oggi si procede con una valutazione della completa protezione contro i contatti indiretti che oltre a soddisfare la misura della resistenza di terra tiene conto anche del corretto coordinamento tra questo valore e le correnti di intervento nominale dei dispositivi di protezione. Il comma "a" dell’ art. 1 "Ambito di applicazione" definisce esattamente che tale legge è applicabile agli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore per gli immobili ad uso civile, ad attività produttive, commerciali e ad altri usi. Il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di garantire la corretta esecuzione delle opere previste e in particolare, la realizzazione dell’impianto di terra e l’ottenimento della dichiarazione di conformità. Compete poi al conduttore dell’immobile (Datore di lavoro = Odontoiatra) effettuare la necessaria e regolare manutenzione dell’impianto e far sottoporre questo alla verifica periodica da parte degli Enti preposti ogni 2 anni poiché i suoi locali sono adibiti ad uso medico come meglio descritto nella tabella riassuntiva allegata. Con la procedura di semplificazione l’impianto si considera omologato al rilascio della Dichiarazione di conformità fornita dall’installatore. Questa modulistica deve essere inviata entro 30 giorni all’ISPESL e/o all’ARPA. Il Datore di lavoro per le verifiche periodiche può rivolgersi a ORGANISMI NOTIFICATI (privati – Autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive) che hanno soddisfatto i requisiti richiesti dalla Direttiva 11 marzo 2002 “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22.10.01, n.462, degli organismi di ispezione di tipo A” (Gazzetta Ufficiale 108 del 15.05.02), o all’ARPA (ente pubblico con funzione di vigilanza). Il soggetto che ha eseguito la verifica deve rilasciare il relativo verbale al Datore di lavoro che deve esibirlo a richiesta degli Organi di vigilanza (ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO etc.). In caso di esito negativo della verifica periodica oppure in caso di modifiche sostanziali apportate all’impianto è obbligatorio effettuare una verifica straordinaria dallo stesso Ente che ha preso in carico la verifica periodica. Se da un punto di vista normativo si è cercato con il Dpr 462/01 di semplificare le modalità di denuncia e di installazione degli impianti dall’altro viene richiesto all’odontoiatra una sempre maggior competenza a 360° degli adempimenti che lo coinvolgono, in quanto riveste l’intrinseco ruolo di datore di lavoro ed è il diretto responsabile. Si ricorda inoltre, che in base alla classificazione dei locali secondo la recente norma CEI 64/8 sez. 710 gli impianti  nei locali ad uso odontoiatrico vengono identificati con la dicitura “Locali medici di Gruppo 1”, per cui l’intero impianto elettrico deve essere perfettamente rispondente a tale norma visto che poi è l’odontoiatra stesso a trasmettere agli organi competenti la documentazione relativa.





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